DIRITTO

mercoledì 5 giugno 2013

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lunedì 3 giugno 2013

APPROFONDIMENTO: RIFORMA DEL CONDOMINIO
IL VIA AL DISTACCO DAL RISCALDAMENTO CENTRALIZZATO:
REALE O SOLO FITTIZIO?
 
Con la riforma del condominio che entrerà in vigore dal 18 giugno arriva nel codice civile il nuovo articolo 1118, che recita: «il condomino può rinunciare all'utilizzo dell'impianto centralizzato di riscaldamento o di condizionamento, se dal suo distacco non derivano notevoli squilibri di funzionamento o aggravi di spesa per gli altri condomini».
Ci si può distaccare perché si ritengono elevati i costi di un centralizzato poco efficiente, o tarato su esigenze che mal si adattano alle proprie, con consumi elevati: si pensi agli impianti che mantengono alte temperature per molte ore al giorno. Oppure perché ci sono condomini che non pagano le proprie quote, o lo fanno in ritardo, causando un aumento delle spese a tutti gli altri.
In effetti quest'ultimo è l'unico motivo veramente plausibile: la grande morosità. Da un punto di vista economico (e tecnico), infatti, non c'è convenienza a distaccarsi. Il problema della ripartizione della spesa, ad esempio, è risolvibile con le tecnologie di contabilizzazione del calore, che consentono di pagare in base ai consumi e non ai millesimi.
Sul lato economico pesano i costi dell'intervento: caldaietta autonoma, distacco delle tubazioni interne all'appartamento da quelle dell'impianto centralizzato, realizzazione di una nuova rete idraulica, allaccio e adeguamento della linea gas, collegamento delle tubazioni al nuovo generatore, installazione della canna fumaria. Mentre, sul lato tecnico, l'interrogativo riguarda soprattutto la fattibilità dell'intervento. L'installazione di una canna fumaria esterna, ad esempio, spesso non può esser realizzata perché contraria alle norme comunali e lede il decoro dell'edificio.

Inoltre, sempre ai sensi dell'art. 1118 c.c. riformato «il rinunziante resta tenuto a concorrere al pagamento delle sole spese per la manutenzione straordinaria dell'impianto e per la sua conservazione e messa a norma». Incluse quelle per la sostituzione della caldaia.
 
La necessità del distacco dal centralizzato deve essere quindi dettata da cause tecniche di forza maggiore e certificata da un tecnico.

 

giovedì 30 maggio 2013

DAL CAF ACLI BOLOGNA

 730: la proroga è dietro l'angolo

Per Unico e 730 la proroga è dietro l’angolo. L’ipotesi, in realtà, è molto più che un’ipotesi, visto che il Dpcm (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri) che dispone lo slittamento al 10 giugno per la consegna dei modelli ha avuto già la firma del Ministro dell’Economia, e con ogni probabilità verrà pubblicato già oggi, al massimo domani, in Gazzetta Ufficiale. I tempi sono dunque strettissimi, considerando che proprio domani, 31 maggio, scade il termine entro il quale i contribuenti debbono presentare il loro 730 a CAF e professionisti, quindi per la proroga c’è bisogno di un’approvazione lampo.
NOVITA' : LA RIFORMA DEL CONDOMINIO E' LEGGE
                 IN VIGORE DAL 18 GIUGNO 2013

  Tra le novità più interessanti, spiccano quella relativa agli animali domestici, il cui possesso o detenzione non può essere vietato in nessun caso, e quella concernente il riscaldamento, che prevede la facoltà di separarsi dall'impianto centralizzato senza attendere il parere dell'assemblea, purchè si continui a pagare la manutenzione dell'impianto. 

  Per la messa a norma in sicurezza e l'eliminazione della barriere architettoniche della struttura è sufficiente la presenza di un terzo dei millesimi condominiali in assemblea e la maggioranza favorevole del cinquanta più uno. Sufficienti i quattro quinti in caso di cambio destinazione d'uso locali comuni.

È stato soppresso il repertorio dei condomini presso ogni ufficio provinciale dell'Agenzia del Territorio, mentre l'Amministratore dovrà, oltre ad essere diplomato in scuola secondaria di secondo grado, frequentare un corso di formazione iniziale, e all'atto della nomina presentare una polizza individuale di responsabilità civile il cui costo è a carico dei condomini, che copra le azioni compiute nel corso del mandato.

Una novità "tecnologica" è poi data dalla previsione della possibilità di creare un sito internet del condominio, con accesso individuale e protetto, al fine di consentire ai condomini di consultare atti e rendiconti mensili.  

mercoledì 29 maggio 2013

PRESTO IL RITORNO DELLA MEDIAZIONE RAPIDA E A BASSO COSTO
PER VOLERE DELLA UE
 
La risoluzione alternativa delle controversie in Europa non è decollata, gli Stati membri hanno frapposto molti ostacoli alla diffusione di meccanismi extraprocessuali. 
 
 Per superare le disparità tra Stati membri e assicurare ai consumatori la possibilità di ricorrere a mezzi facili, efficaci, rapidi e a basso costo, il Parlamento europeo, nella seduta plenaria del 12 marzo 2013, ha approvato la risoluzione sulla proposta di direttiva relativa alla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, recante modifica del regolamento n. 2006/2004 e della direttiva n. 2009/22 (direttiva sull’Adr per i consumatori), che dovrebbe entrare in vigore entro 24 mesi e tenderà a rafforzare gli strumenti Ue in materia di Adr.

La direttiva sarà applicata a ogni controversia tra consumatori e professionisti concernenti obbligazioni contrattuali derivanti da contratti di vendita o di servizi sia online sia offline.
 
 Sono definiti consumatori le persone fisiche che agiscono per fini che non rientrano nella propria attività commerciale, industriale, artigianale o professionale, mentre professionista è considerata ogni persona fisica o giuridica che agisca nel quadro della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale anche tramite altra persona che agisca in suo nome o per suo conto.
 
La direttiva fa salva l’applicazione della n. 2008/52 relativa a determinati aspetti della mediazione in materia civile e commerciale, recepita in Italia con il Dlgs n. 28 del 4 marzo 2010, dichiarato in parte incostituzionale con riguardo all’articolo 5, comma 1, a causa dell’eccesso di delega rispetto a quella concessa dal Parlamento con l’articolo 60 della legge 69/2009.

Resteranno fuori le procedure relative a sistemi di trattamento dei reclami dei consumatori gestiti da professionisti o in cui i meccanismi siano retribuiti esclusivamente dai professionisti, le controversie relative ai servizi economici di interesse generale, quelle tra professionisti, le controversie che vedono la presentazione di un reclamo da un professionista, quei sistemi che conducono a una negoziazione diretta tra consumatori e professionista, ai tentativi del giudice per comporre la controversia nel corso di un procedimento giudiziario, ai servizi di assistenza sanitaria prestati da professionisti sanitari a pazienti, agli organismi pubblici di istruzione superiore o di formazione continua.
 
Per quanto riguarda i rapporti tra sistemi alternativi su base volontaria e quelli invece considerati obbligatori sul piano nazionale, la direttiva stabilisce che gli Stati possano prevedere l’obbligatorietà del ricorso alle procedure alternative di soluzione delle controversie "a condizione che tale legislazione non impedisca alle parti di esercitare il loro diritto di accedere al sistema giudiziario", garantendo così la piena realizzazione dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea che assicura il diritto alla tutela giurisdizionale effettiva.
TEMA DI DIRITTO AMMINISTRATIVO
 
 Scuola pubblica: nell'anzianità di servizio rientrano anche i periodi di supplenza
(Corte d'Appello de L'Aquila, Sezione Lavoro, Sentenza 18 settembre 2012, n. 544)
 Con la  Legge n. 167 del 2009 molti insegnanti precari venivano inseriti nella scuola.
Ne nasceva la problematica del mancato riconoscimento ai precari dell'anzianità di servizio.
 
Anche grazie a tale sentenza nel nostro ordinamento si fissa il principio che l'anzianità di servizio va computata anche per i precari e senza alcuna distinzione tra contratto a tempo indeterminato e contratto a termine.

PRESENTAZIONE

Questo Blog si propone di affrontare con taglio pratico temi di attualità, temi giuridici, novità o modifiche normative, decisioni giurisprudenziali, argomenti multidisciplinari, di psicologia, comunicazione, o anche più tecnici, per renderli "a portata" di tutti.

Dopo la liberalizzazione delle Professioni, conseguente al Decreto Bersani del 2006, un pool di professionisti, di diversi settori, competenze e specificità, tra cui: avvocati, giuristi d'impresa, psicologi, mediatori familiari, conciliatori, ingegneri, agronomi, commercialisti, medici, giuslavoristi, esperti in materia assicurativa, esperti in verifiche contabili anche bancarie nonché in materia di usura ed estorsione, hanno deciso di mettere a disposizione degli utenti le loro conoscenze ed esperienze, nell'intento di eliminare le barriere che si frappongono fra il cittadino e il diritto ad essere seguito, cercando di offrire in modo veloce l'individuazione della miglior soluzione possibile del problema, a costi contenuti e ragionevoli, con professionalità e rapidità. Il tutto ispirato al buon senso applicativo e nel pieno rispetto delle norme deontologiche di riferimento.
 
Per questo il Punto Giuridico, oggi dislocato in più citta italiane, intende porsi a fianco al cittadino e,  credendo nel principio che l’assistenza debba essere un diritto per tutti, essere per lui un punto di riferimento, un consulente "amico", cui affidarsi con fiducia per trovare una soluzione "pratica" ai suoi problemi di ogni giorno, per offrirgli assistenza e  fornirgli tutti gli strumenti giuridici "adeguati" ed "utili" per sciogliere i suoi nodi quotidiani.
   
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